Ordinanze Ministero della Salute

Circolare Ingressi Italia – Ordinanza del 27 Gennaio 2022

Il Ministro della salute ha emanato una nuova ordinanza con cui vengono stabiliti i criteri per derogare ai divieti di spostamento da e per l’estero e le misure sanitarie in dipendenza dei medesimi spostamenti (cfr. nostre circolari n. 193, 209, 246, 250, 252, 280, 316, 340, 417, 484 e 498 del 2021).

Per i viaggiatori provenienti dagli Stati membri dell’Unione europea viene eliminato l’obbligo di sottoporsi al tampone prima dell’ingresso in Italia, e viene richiesto il green pass base al posto di quello rafforzato.

L’ordinanza produce effetti dal 1° febbraio fino al 15 marzo 2022.

L’ordinanza prevede inoltre che, per le sole finalità di ingresso in Italia, rimane confermata la durata della validità dei certificati COVID digitali dell’UE, nei termini di cui ai Regolamenti vigenti in materia. Si fa presente che il regolamento delegato UE 2021/2288 del 21 dicembre 2021, che modifica l’allegato del regolamento UE 2021/953, stabilisce che gli Stati membri dovrebbero prevedere, ai fini del viaggio, un periodo di validità della certificazione comprovante il completamento del ciclo di vaccinazione primario non inferiore a 270 giorni. La disposizione del regolamento europeo si applica a decorrere dal 1° febbraio 2022.

Di seguito, si riepilogano i requisiti attualmente previsti per l’ingresso in Italia.

Stati e territori di cui all’elenco C

Gli Stati e territori inclusi nell’elenco C dell’Allegato 20 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021 sono i seguenti:

<< Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca (incluse isole Faer Oer e Groenlandia), Estonia, Finlandia, Francia (inclusi Guadalupa, Martinica, Guyana, Riunione, Mayotte ed esclusi altri territori situati al di fuori del continente europeo), Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi (esclusi territori situati al di fuori del continente europeo), Polonia, Portogallo (incluse Azzorre e Madeira), Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna (inclusi territori nel continente africano), Svezia, Ungheria, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, Andorra, Principato di Monaco.>>

L’ingresso nel territorio nazionale per le persone che hanno soggiornato o transitato in uno o più Stati o territori di cui all’elenco C nei quattordici giorni antecedenti, è consentito alle seguenti condizioni:

a) presentazione al vettore o alle autorità di vigilanza al momento dell’imbarco del Passenger Locator Form in formato digitale oppure in copia cartacea stampata;

b) presentazione al vettore al momento dell’imbarco o alle autorità di vigilanza di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, o di altra certificazione equipollente;

c) in caso di avvenuto ingresso nel territorio nazionale in violazione delle previsioni di cui alla lettera b), sottoposizione a isolamento fiduciario presso l’indirizzo indicato nel Passenger Locator Form per un periodo di cinque giorni, e sottoposizione a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone, alla fine di detto periodo.

Stati e territori di cui all’elenco D

La lista di Stati e territori di cui all’elenco D dell’Allegato 20 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, è sostituita dalla seguente:

<<Elenco D: Argentina, Australia, Bahrain, Canada, Cile, Colombia, Giappone, Indonesia, Israele, Kuwait, Nuova Zelanda, Perù, Qatar, Ruanda, Arabia Saudita, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (compresi Gibilterra, Isola di Man, Isole del Canale e basi britanniche nell’isola di Cipro ed esclusi i territori non appartenenti al continente europeo), Repubblica di Corea, Stati Uniti d’America, Emirati Arabi Uniti, Uruguay; Taiwan, Regione Amministrative speciali di Hong Kong e Macao>>.

L’ingresso nel territorio nazionale delle persone che hanno soggiornato o transitato, nei quattordici giorni antecedenti, in uno o più Stati o territori di cui all’elenco D dell’Allegato 20 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021 è consentito con la contestuale presenza delle seguenti condizioni:

a) presentazione al vettore al momento dell’imbarco e a chiunque è deputato ad effettuare controlli del Passenger Locator Form in formato digitale mediante visualizzazione dal proprio dispositivo mobile oppure in copia cartacea stampata;

b) presentazione al vettore all’atto dell’imbarco e a chiunque è deputato a effettuare i controlli, della certificazione verde COVID-19 rilasciata, al termine del prescritto ciclo, a seguito di avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, ovvero di una certificazione rilasciata dalle autorità sanitarie competenti a seguito di una vaccinazione validata dall’EMA. Le persone che hanno soggiornato o transitato, nei quattordici giorni antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, in Canada, Giappone e Stati Uniti d’America, possono, altresì, esibire la certificazione verde COVID-19 di avvenuta guarigione ovvero la certificazione rilasciata dalle autorità sanitarie competenti attestante l’avvenuta guarigione. Le certificazioni possono essere esibite in formato digitale o cartaceo;

c) presentazione al vettore all’atto dell’imbarco e a chiunque è deputato a effettuare i controlli, della certificazione di essersi sottoposto, nelle settantadue ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, a un test molecolare, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo, ovvero a un test antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo, nelle ventiquattro ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale. Il termine del test molecolare è ridotto a quarantotto ore per gli ingressi dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord (compresi Gibilterra, Isola di Man, Isole del Canale e basi britanniche nell’isola di Cipro ed esclusi i territori non appartenenti al continente europeo).

In caso di mancata presentazione delle certificazioni di cui alla lettera b), fermo restando l’obbligo di sottoporsi al test molecolare o antigenico previsto dalla lettera c), si applica la misura dell’isolamento fiduciario per cinque giorni presso l’indirizzo indicato nel Passenger Locator Form, con l’obbligo di sottoporsi a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone, alla fine di detto periodo.

Stati e territori di cui all’elenco E

L’ingresso nel territorio nazionale alle persone che hanno transitato o soggiornato, nei quattordici giorni antecedenti all’ingresso in Italia, in tutti gli altri Stati e territori (elenco E dell’Allegato 20 al dpcm 2 marzo 2021) è consentito soltanto in presenza di uno specifico motivo di necessità, e nel rispetto di specifiche condizioni.

Deroghe

Si riepilogano di seguito le deroghe a tali disposizioni stabilite dalle normative vigenti.

Esenzione totale (ingressi senza obblighi di certificazione verde / test antigenico o molecolare pre-partenza, isolamento e successivo test, ma con obbligo di Passenger Locator Form)

A condizione che non insorgano sintomi da COVID-19, fermo restando l’obbligo di presentazione del Passenger Locator Form, gli obblighi previsti dall’ordinanza del Ministro della salute per l’ingresso nel territorio nazionale non si applicano nei seguenti casi:

– all’equipaggio dei mezzi di trasporto;

– al personale viaggiante;

– ai movimenti da e per gli Stati e territori di cui all’elenco A dell’allegato 20 (Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano);

– ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora;

– agli alunni e agli studenti per la frequenza di un corso di studi in uno Stato diverso da quello di residenza, abitazione o dimora, nel quale ritornano ogni giorno o almeno una volta la settimana;

– a chiunque transita, con mezzo privato, nel territorio italiano per un periodo non superiore a 36 ore, con l’obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale;

– a chiunque fa ingresso in Italia per un periodo non superiore alle 120 ore per comprovate esigenze di lavoro, salute o assoluta urgenza, con l’obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale;

– a chiunque rientra nel territorio nazionale a seguito di permanenza di durata non superiore a 48 ore in località estere situate a distanza non superiore a 60 km dal luogo di residenza, domicilio o abitazione, purché lo spostamento avvenga con mezzo privato (in questo caso non si applica neanche l’obbligo di presentazione del Passenger Locator Form);

– in caso di permanenza di durata non superiore alle 48 ore in località del territorio nazionale situate a distanza non superiore a 60 km dal luogo estero di residenza, domicilio o abitazione, purché lo spostamento avvenga con mezzo privato (in questo caso non si applica neanche l’obbligo di presentazione del Passenger Locator Form).

Esenzione parziale (ingressi con test antigenico o molecolare, senza isolamento fiduciario)

A condizione che non insorgano sintomi di COVID-19 , e fermo restando l’obbligo di presentazione del Passenger Locator Form e di sottoposizione a test molecolare o antigenico, la sorveglianza sanitaria e la misura dell’isolamento fiduciario, ove previsti, non si applicano nei seguenti casi:

– agli ingressi per motivi di lavoro regolati da speciali protocolli di sicurezza, approvati dalla competente autorità sanitaria;

– agli ingressi per ragioni non differibili, previa autorizzazione del Ministero della salute e con obbligo di presentare al vettore all’atto dell’imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli un’attestazione di essersi sottoposti, nelle 48 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;

– ai cittadini e ai residenti di uno Stato membro dell’Unione europea e degli ulteriori Stati e territori indicati agli elenchi A, B, C e D dell’allegato 20 che fanno ingresso in Italia per comprovati motivi di lavoro, salvo che nei quattordici giorni anteriori all’ingresso in Italia abbiano soggiornato o transitato in uno o più Stati e territori di cui all’elenco C. Tale disposizione, a seguito della nuova ordinanza del Ministro della salute, e come riportato sul sito del Ministero degli esteri “viaggiaresicuri.it”, consente ai cittadini e ai residenti degli Stati e territori indicati agli elenchi A, B, C e D di entrare in Italia per comprovati motivi di lavoro oltre le 120 ore senza effettuare l’isolamento fiduciario, ove previsto;

– al personale sanitario in ingresso in Italia per l’esercizio di qualifiche professionali sanitarie, incluso l’esercizio temporaneo di cui all’art. 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

– al personale di imprese ed enti aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all’estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a 120 ore;

– ai funzionari e agli agenti, comunque denominati, dell’Unione europea o di organizzazioni internazionali, agli agenti diplomatici, al personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, ai funzionari e agli impiegati consolari, al personale militare, compreso quello in rientro dalle missioni internazionali, e delle Forze di Polizia, al personale del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e dei Vigili del fuoco nell’esercizio delle loro funzioni;

– agli ingressi mediante voli «Covid-tested», conformemente all’ordinanza del Ministro della salute 23 novembre 2020 e successive modificazioni;

– agli ingressi per competizioni sportive di interesse nazionale in conformità con quanto previsto dall’art. 49, comma 5 del dpcm 2 marzo 2021.

Distinti saluti

Il Direttore Generale

(Dr. Alessandro Massimo Nucara)

Circolare 48 Ordinanza del 27 Gennaio 2022

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;
Visto il Regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2021,
su un quadro per il rilascio, la verifica e l’accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione,
di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell’UE) per
agevolare la libera circolazione delle persone durante la pandemia di COVID-19;
Visto il Regolamento (UE) 2021/954 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2021,
su un quadro per il rilascio, la verifica e l’accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione,
di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell’UE) per i
cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti o residenti nel territorio degli Stati membri
durante la pandemia di COVID-19;
Visto il Regolamento delegato (UE) 2021/2288 della Commissione del 21 dicembre 2021, che
modifica l’allegato del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda il periodo di accettazione dei certificati di vaccinazione rilasciati nel formato del
certificato digitale COVID dell’UE indicante il completamento della serie di vaccinazioni
primarie;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del servizio sanitario nazionale»,
e, in particolare, l’articolo 32;
Visto l’articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di
funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;
Visto l’articolo 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero
della salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio
2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID19»;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio
2020, n. 74, e successive modificazioni, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare
l’emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio
2021, n. 76, e successive modificazioni, recante «Misure urgenti per il contenimento
dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di
concorsi pubblici»;
Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno
2021, n. 87, e successive modificazioni, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle
attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione
dell’epidemia da COVID-19»;
Visto il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16
settembre 2021, n. 126, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica
da COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche»;
Visto il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
settembre 2021, n. 133, recante «Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività
scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti»;
Visto il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
novembre 2021, n. 165, recante «Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del
lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione
verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening»;
Visto il decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
dicembre 2021, n. 205, recante «Disposizioni urgenti per l’accesso alle attività culturali, sportive
e ricreative, nonché per l’organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione
dei dati personali»;
Visto il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante «Misure urgenti per il contenimento
dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e
sociali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 26 novembre 2021, n.
282»;
Visto il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante «Proroga dello stato di emergenza
nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 24 dicembre 2021, n. 305, e, in
particolare, l’articolo 1, comma 1, ai sensi del quale: «In considerazione del rischio sanitario
connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19, lo stato di emergenza
dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, è ulteriormente
prorogato fino al 31 marzo 2022»;
Visto, altresì, l’articolo 18, comma 1, del citato decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, il quale
prevede che: «Fino al 31 marzo 2022 si applicano le misure di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2021, adottato in attuazione dell’articolo 2, comma 1, del decretolegge n. 19 del 2020, fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni legislative vigenti, successive
al 2 marzo 2021»;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229, recante «Misure urgenti per il contenimento
della diffusione dell’epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 30 dicembre 2021, n. 309;
Visto il decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, recante «Misure urgenti per fronteggiare
l’emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della
formazione superiore», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 7 gennaio
2022, n. 4;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, recante “Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021,
n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale
per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19»”, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana 2 marzo 2021, n. 52;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, recante “Disposizioni
attuative dell’articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante «Misure
urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di
contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19»”, e successive modificazioni,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 17 giugno 2021, n. 143;
Vista l’ordinanza del Ministro della salute 28 settembre 2021, recante “Misure urgenti per la
sperimentazione di «Corridoi turistici Covid-free»”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana 29 settembre 2021, n. 233;
Vista l’ordinanza del Ministro della salute 22 ottobre 2021, recante «Ulteriori misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 23 ottobre 2021, n. 254;
Vista l’ordinanza del Ministro della salute 14 dicembre 2021, recante «Ulteriori misure urgenti
in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 15 dicembre 2021, n. 296;
Vista l’ordinanza del Ministro della salute 14 gennaio 2022, recante «Ulteriori misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 14 gennaio 2022, n. 10;
Vista la dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità dell’11 marzo 2020, con la
quale l’epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli
di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
Tenuto conto di quanto emerso nell’ambito dei lavori del tavolo tecnico di monitoraggio e
coordinamento di cui all’articolo 4 della citata ordinanza del Ministro della salute 28 settembre
2021;
Ritenuta la possibilità di dare seguito a quanto richiesto dal Ministro del Turismo nella nota prot.
n. 730/22 del 14 gennaio 2022, in coerenza con le misure di contenimento e gestione
dell’epidemia da COVID-19 attuate in materia di limitazione degli spostamenti da e per l’estero;
Visto il documento del Consiglio dell’Unione europea del 24 gennaio 2022 avente ad oggetto
“Raccomandazione del Consiglio su un approccio coordinato per agevolare la libera
circolazione in sicurezza durante la pandemia di COVID-19 e che sostituisce la
raccomandazione (UE) 2020/1475”, da cui emerge l’impegno ad adottare un approccio comune
sulla libera circolazione all’interno dell’Unione europea fondata essenzialmente sulle attestazioni
da certificato COVID digitale dell’UE senza ulteriori restrizoni quali test diagnostici per il
SARS-CoV-2 supplementari;
Ravvisata l’opportunità, in considerazione dell’attuale situazione epidemiologica e degli esiti
della campagna vaccinale in corso, di rinnovare, sentita la Direzione generale della prevenzione
sanitaria, la sperimentazione dei “Corridoi turistici Covid-free” come definita dall’ordinanza del
Ministro della salute 28 settembre 2021, procedendo ad un aggiornamento delle misure ivi
previste in relazione all’evolversi della situazione epidemiologica a livello internazionale;
Ravvisata altresì, in considerazione di quanto sopra, la possibilità di estendere l’operatività della
menzionata sperimentazione agli spostamenti con destinazione Cuba, Singapore, Turchia,
Thailandia (limitatamente all’isola di Phuket), Oman e Polinesia francese;
Ritenuto necessario e urgente, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del citato decreto-legge 25 marzo
2020, n. 19, sentita la Direzione generale della prevenzione sanitaria, rinnovare le misure di cui
all’ordinanza del Ministro della salute 22 ottobre 2021 e all’ordinanza del Ministro della salute
14 dicembre 2021, come modificata dall’ordinanza del Ministro della salute 14 gennaio 2022,
nonché prevedere nuove disposizioni in materia di spostamenti dall’estero;
Sentiti i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, del turismo e delle
infrastrutture e della mobilità sostenibili;
Emana
la seguente ordinanza:
Art. 1

  1. La sperimentazione dei “Corridoi turistici Covid-free” come definita dall’ordinanza del Ministro
    della salute 28 settembre 2021 è prorogata fino al 30 giugno 2022 ed è operativa, altresì, verso
    Cuba, Singapore, Turchia, Thailandia (limitatamente all’isola di Phuket), Oman e Polinesia
    francese, nel rispetto degli obblighi previsti nella predetta ordinanza e delle misure di sicurezza
    di cui al documento recante “Indicazioni volte alla prevenzione e protezione dal rischio di
    contagio da COVID–19 nei corridoi turistici Covid-free”, che ne costituisce parte integrante.
  2. Per le finalità di cui al comma 1, dalla data del 1° febbraio 2022 i soggetti autorizzati allo
    spostamento verso le mete oggetto di sperimentazione dei “Corridoi turistici Covid-free”, ad
    integrazione di quanto previsto al comma 2 dell’articolo 2 della citata ordinanza del Ministro
    della salute 28 settembre 2021, devono presentare al vettore all’atto dell’imbarco e a chiunque è
    deputato a effettuare i controlli, l’attestazione rilasciata dall’operatore turistico, denominata
    “travel pass corridoi turistici”, contenente le informazioni relative agli spostamenti, alla
    permanenza presso le strutture e alla polizza COVID.
  3. Il test molecolare o antigenico previsto all’ingresso nel territorio nazionale dall’articolo 2,
    comma 3 ultimo periodo della citata ordinanza del Ministro della salute 28 settembre 2021, può
    essere effettuato, altresì, entro le ventiquattro ore successive al rientro nel territorio nazionale,
    con obbligo di isolamento fiduciario fino all’esito dello stesso.
  4. Nell’ambito della sperimentazione dei “Corridoi turistici Covid-free”, gli operatori turistici
    comunicano ai competenti Uffici del Ministero della salute, almeno cinque giorni prima del loro
    ingresso, la lista dei passeggeri che fanno rientro sul territorio nazionale, nonché dei singoli Paesi
    di provenienza e degli aeroporti di arrivo.
    Art. 2
  5. A decorrere dal 1° febbraio 2022, le misure di cui all’articolo 2 dell’ordinanza del Ministro della
    salute 14 dicembre 2021 cessano di applicarsi. A decorrere dalla medesima data e fino al termine
    di cui al comma 2, si applica l’articolo 3 dell’ordinanza del Ministro della salute 22 ottobre 2021
    nel testo pubblicato nella Gazzetta ufficiale – Serie Generale n. 254 del 23 ottobre 2021.
  6. Ferma restando, per le sole finalità di cui al presente articolo, la durata della validità dei certificati
    COVID digitali dell’UE, nei termini di cui ai Regolamenti vigenti in materia, agli spostamenti in
    entrata e in uscita da Stati o territori esteri continuano ad applicarsi, fino alla data del 15 marzo
    2022, le restanti misure di cui all’ordinanza del Ministro della salute 22 ottobre 2021 e
    all’ordinanza del Ministro della salute 14 dicembre 2021, fatto salvo quanto disposto
    dall’ordinanza del Ministro della salute 14 gennaio 2022.
    Art. 3
  7. La presente ordinanza produce effetti dal 1° febbraio 2022.
  8. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano anche alle Regioni a statuto speciale e alle
    Province autonome di Trento e di Bolzano.
    La presente ordinanza è trasmessa agli organi di controllo e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
    della Repubblica italiana.

Il Ministro della salute
On. Roberto Speranza